Il Decreto Milleproroghe 2026 è legge: sul versante della Formazione Continua è ufficiale la proroga dell’assolvimento dei crediti ECM per il triennio formativo 2023-2025, che slitta al 31 dicembre 2028.
Qui il testo integrale: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01494205.pdf
Pertanto, in questo attuale triennio formativo 2026-2028, partito regolarmente il 1° gennaio 2026, si possono anche recuperare gli eventuali crediti arretrati relativi al triennio precedente.
Riassumendo:
- Triennio 2026-2028: entro il 31 dicembre 2028 si devono maturare i crediti per il triennio in corso;
- Triennio 2023-2025: mentre si maturano i crediti per il triennio in corso, possono essere recuperati anche i crediti mancanti del triennio 2023-2025;
- Triennio 2020-2022: anche questo triennio risulta prorogato al 31 dicembre 2028.
Bonus per la costruzione del dossier formativo
Con la delibera 3/25 la CNFC ha riconosciuto dei bonus a chi costruirà il proprio Dossier Formativo Individuale (DFI) e di Gruppo (DFG) nel 2026 o nel 2027.
Dossier Formativo Individuale (DFI):
- 40 crediti nel triennio di creazione
- 30 crediti (nel triennio successivo 2029-2031) al raggiungimento della congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.
Dossier Formativo di Gruppo (DFG):
- 30 crediti nel triennio di creazione.
- 20 crediti (nel triennio successivo 2029-2031) al raggiungimento della congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.
Per maggiori info sul Dossier Formativo: https://www.psy.it/wp-content/uploads/2026/01/novita-dossier-formativo-2026-2028-5.pdf.
Ricordiamo inoltre quanto previsto, a luglio scorso, dalla Delibera n. 1/2025 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua:
- Recupero del triennio 2020–2022 (spostamento da parte del professionista)
- I crediti formativi mancanti per il triennio 2020–2022 che sono stati maturati dai professionisti entro il 31 dicembre 2025, possono essere spostati retroattivamente entro il 30 giugno 2026 tramite il portale COGEAPS. Lo spostamento è applicabile in autonomia dal professionista stesso entrando nel portale Cogeaps, sezione “Spostamento crediti”.
- Crediti compensativi per trienni pregressi (spostamento da parte degli Ordini/Cogeaps)
- Chi non ha soddisfatto l’obbligo formativo nei trienni 2014–2016, 2017–2019 e/o 2020–2022, può regolarizzare la propria posizione acquisendo crediti compensativi pari al totale dei crediti mancanti. Tali crediti possono essere maturati fino al 31 dicembre 2028.
- I crediti eccedenti ottenuti nei trienni successivi (2023–2025 e 2026–2028) possono essere utilizzati per compensare il debito formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il sistema COGEAPS, in raccordo con gli Ordini, procederà automaticamente al calcolo e all’eventuale compensazione, a partire dal triennio più recente.
- Premialità per i professionisti in regola
La delibera introduce un sistema di premialità inserita automaticamente per coloro che risultano già certificabili nei trienni precedenti:
- 20 crediti ECM per ciascuno dei trienni 2023–2025 e 2026–2028, per chi è in regola dal triennio 2014–2016;
- 15 crediti ECM per ciascun triennio, per chi ha iniziato l’obbligo formativo nel triennio 2017–2019;
- 10 crediti ECM per ciascun triennio, per chi ha iniziato l’obbligo nel triennio 2020–2022.
Tali crediti saranno attribuiti in modo automatico e visibili nel portale e nell’applicazione COGEAPS.
Chiarimenti sul mancato adempimento
In virtù delle domande pervenute in segreteria, si ricorda che, a partire dal 2026, ai sensi della Legge Gelli-Bianco, non avere svolto almeno il 70% dei crediti ECM obbligatori del triennio 2023–2025 potrebbe compromettere la validità della copertura assicurativa in caso di contenzioso professionale. Ma attenzione, la soglia del 70% è ai fini assicurativi. Ricordiamo invece che, ai fini ECM per risultare certificabili ai sensi della normativa ECM, occorre svolgere la totalità degli ECM previsti sul proprio profilo Cogeaps (il 100%).
Chiarimenti sulla certificabilità ECM
L’Ordine chiarisce un dubbio sottosoglia che permane in molti iscritti.
Alla domanda: “Ho svolto crediti oltremisura quelli previsti per la mia posizione. Nonostante ciò, non risulto in regola: come mai?
Risposta: per risultare certificabili ai fini ECM il professionista deve non solo svolgere il 100% dei crediti previsti, ma svolgerli in linea con i requisiti ECM (almeno il 40% del monte crediti previsto va svolto tramite formazione accreditata ECM in qualità di “discente/partecipante”).