Modalità di iscrizione all’albo

L’ISCRIZIONE

Nel vigente ordinamento l’esercizio delle professioni intellettuali riconosciute – dette anche professioni protette – è subordinato a due precise condizioni: il possesso dell’ abilitazione professionale e l’iscrizione all’ albo professionale.

Nel caso della professione di ostetrica/o l’abilitazione all’esercizio professionale si consegue con l’esame finale del corso di studi universitari, al quale la legge conferisce valore di esame di Stato abilitante.

Quanto alla seconda condizione, la professione di ostetrica/o è da lungo tempo tra quelle per il cui esercizio la legge prescrive l’iscrizione all’ albo professionale.
In attuazione del principio generale sancito dall’articolo 2229 del Codice Civile, l’articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 233/1946 stabilisce infatti che per l’esercizio delle professioni sanitarie ivi contemplate – medico chirurgo, farmacista, medico veterinario e, appunto, ostetrica/o – è necessaria l’iscrizione all’albo tenuto dal rispettivo ordine o collegio provinciale.

La speciale disciplina di riferimento è quella che – dopo la parentesi del regime fascista e del sindacato corporativo – ha disposto la ricostituzione dei Collegi e degli Ordini delle professioni sanitarie, contenuta nel citato Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n° 233 del 13 settembre 1946 e nel relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221.

Fra le attribuzioni del Consiglio direttivo del collegio – organo elettivo investito di tutti i poteri istituzionali e gestionali – l’articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 233/1946 indica al primo posto quella di compilare e tenere l’albo del collegio e di pubblicarlo al principio di ogni anno.

A sua volta il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221, agli articoli 1, 2 e 3 determina i criteri per “la revisione generale dell’albo e per le occorrenti variazioni”. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Collegio deve provvedere, a proprie spese, alla stampa e alla pubblicazione dell’ albo e deve inviarne copia al prefetto (per l’affissione nella sede della prefettura) e agli uffici giudiziari della provincia, al Ministero della salute e ad altri Ministeri interessati, alla F.N.C.O., all’Ente gestore della previdenza di categoria.

L’albo è formato secondo l’ordine alfabetico e deve indicare, per ogni iscritto:

  • il cognome e il nome;
  • il luogo e la data di nascita;
  • la cittadinanza, ove si tratti di soggetto straniero;
  • il domicilio;
  • la data di iscrizione all’ albo;
  • il titolo in base al quale ha avuto luogo l’iscrizione, con l’indicazione dell’autorità, del luogo e della data del suo rilascio.

Oltre al numero progressivo, è indicato, per ogni iscritto, il numero d’ordine corrispondente all’anzianità di iscrizione nell’albo della provincia.
Ogni ulteriore indicazione viola i principi stabiliti dalla legge sulla riservatezza dei dati personali.

Le variazioni che possono intervenire nell’albo professionale sono determinate, essenzialmente, dalle: iscrizioni (nuove iscrizioni o iscrizioni per trasferimento da altro collegio provinciale) e dalle cancellazioni. Secondo le disposizioni dell’articolo 11 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n° 233 del 13 settembre 1946 la cancellazione dall’albo è pronunciata dal consiglio direttivo, d’ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica, nei casi:

  • di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
  • di trasferimento all’ estero della residenza dell’iscritto;
  • di trasferimento della residenza o dell’attività dell’iscritto in altra circoscrizione provinciale;
  • di rinunzia all’iscrizione;
  • di cessazione dell’ accordo di reciprocità nel caso di cittadini appartenenti a paesi non appartenenti alla UE, ai quali non siano applicabili le speciali disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sull’immigrazione;
  • di morosità nel pagamento dei contributi dovuti al collegio.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato.

Le cancellazioni possono essere pronunciate anche a seguito di procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione espulsiva della radiazione dall’albo; beninteso quando il provvedimento sia divenuto definitivo; nonché a seguito di radiazione nei casi previsti dall’ articolo 42 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221.

Delle variazioni intervenute deve essere comunque data comunicazione alla Federazione Nazionale, per l’aggiornamento dello schedario, al Ministero della salute e alla Procura della Repubblica.
Come già accennato, l’iscrizione all’albo ha carattere obbligatorio e costituisce condizione essenziale ai fini della liceità ed esclusività dell’ esercizio professionale.
È questo un principio generale al quale non si sottrae la professione di ostetrica/o, in quanto appartiene al novero delle professioni che comportano l’espletamento di attività in specifici settori di interesse collettivo e di rilevanza sociale, ovvero, come si esprime la legge penale, lo svolgimento di un «servizio di pubblica necessità».

Il loro esercizio, pertanto, è necessariamente subordinato dall’ordinamento non solo al possesso di particolari requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica, ma anche a un particolare regime di vigilanza, come previsto dall’articolo 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 1265/1934).

La vigilanza è svolta da organi del potere pubblico e concerne sia l’accertamento del titolo di abilitazione, sia la professione in generale e il suo esercizio.
Ai fini della verifica dell’abilitazione professionale, lo stesso Testo Unico del 1934, all’articolo 100, fa anzitutto obbligo al sanitario di registrare il titolo presso l’ufficio sanitario del comune nel cui territorio intende svolgere l’attività professionale.
La vigilanza sulla professione si realizza invece attraverso un articolato sistema normativo, che affida a un apposito dipartimento del Ministero della salute l’alta vigilanza sulle professioni sanitarie e sui rispettivi ordinamenti giuridici, mentre demanda agli Ordini e ai Collegi provinciali e alle Federazioni nazionali – vale a dire a organismi espressi dalle stesse categorie professionali – la vigilanza sull’esercizio concreto della professione e sui comportamenti degli iscritti nell’albo, al fine di assicurare il rispetto delle norme sia deontologiche sia giuridiche concernenti ciascuna professione.

Nell’ordinamento vigente all’iscrizione all’ albo è tenuto chiunque voglia svolgere l’attività di ostetrica/o sia alle dipendenze di enti pubblici, privati o universitari, sia in regime di libera professione.
Invero, a fronte del principio generale stabilito dal già citato articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n° 233 del 13 settembre 1946, il successivo articolo 10 disponeva testualmente: «I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l’esercizio della libera professione, possono essere iscritti all’albo».
Negli anni passati gli articoli 8 e 10 hanno dato luogo a interpretazioni diametralmente opposte circa l’obbligatorietà dell’iscrizione per coloro che esercitassero una professione sanitaria con rapporto di dipendenza.
L’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e lo stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali – e, prima ancora, le disposizioni dettate dalla Legge 70/1975 per il personale del ruolo professionale del parastato – hanno evidenziato l’affermarsi di un indirizzo legislativo del tutto opposto, in quanto l’iscrizione all’albo è richiesta non solo per la partecipazione ai concorsi di ammissione all’impiego, ma anche ai fini dell’inquadramento in ruolo.
Per quanto concerne l’ostetrica/o (e le altre figure di professionisti sanitari identificate ai sensi dell’ art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 502/1992), il nuovo profilo professionale elimina qualsiasi dubbio sull’obbligatorietà dell’iscrizione quale che sia il regime di esercizio della professione.

In base a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n° 233 del 13 settembre 1946 e dell’articolo 4 del Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221, er ottenere l’iscrizione all’albo è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano;
  • avere il pieno godimento de diritti civili;
  • essere di buona condotta;
  • avere conseguito il titolo accademico ed essere abilitato all’ esercizio della professione;
  • avere la residenza nella circoscrizione dell’Ordine o Collegio.

Per quanto riguarda le deroghe al requisito della cittadinanza italiana, è soltanto da ricordare che nei confronti dei possessori di un titolo di abilitazione conseguito in altro Stato membro l’ammissione all’esercizio della professione di ostetrica/o, nella circoscrizione di un determinato collegio, presuppone l’osservanza da parte dell’interessato delle speciali norme dettate dalla Legge 13 giugno 1985, n° 296, con la quale è stata data attuazione della Direttiva 80/154/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica/o e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione de Servizi.

La legge ora citata consente infatti all’ostetrica/o cittadino dell’Unione Eurpea con titolo abilitante rilasciato da altro Stato – rispondente ai requisiti di formazione previsti dalla direttiva – di ottenere in Italia il riconoscimento del titolo medesimo sulla base di una semplice istanza rivolta al Ministero della salute. Ottenuto tale riconoscimento, il professionista può esercitare sia il diritto di stabilirsi in Italia per svolgervi in maniera continuativa l’attività di ostetrica/o, previa iscrizione all’ albo secondo le regole comuni, sia quello di venirvi in maniera occasionale per rispondere (senza doversi iscrivere all’albo) alla richiesta di una prestazione di servizi.
Ben più complessa risulta la normativa concernente i cittadini stranieri extracomunitari ai fini dell’iscrizione all’albo professionale.

In materia, l’articolo 9 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n° 233 del 13 settembre 1946 dispone che gli stranieri in possesso del titolo di abilitazione, conseguito in Italia o all’ estero, possono essere iscritti all’albo, a condizione che tra l’Italia e il loro Paese d’origine sia stato stipulato uno speciale accordo di reciprocità per l’esercizio della professione da parte dei propri cittadini nel territorio dell’ altro Stato.

Questa disposizione non è stata espressamente abrogata, ma ha di fatto perso in larga parte la sua utilità per effetto delle norme via via dettate per regolamentare il fenomeno dell’immigrazione verso l’Italia, che riguarda un considerevole numero di cittadini originari di Paesi non appartenenti all’Unione Europea in possesso di titoli di qualificazione professionale.

Le norme di cui trattasi sono state da ultimo riunite in un apposito Testo Unico – Decreto Legislativo n° 286/1998, cui ha fatto seguito il regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n° 394.
Detto regolamento contiene disposizioni particolari per gli esercenti professioni sanitarie, in forza delle quali l’iscrizione all’albo delle ostetriche di cittadini non comunitari in possesso del diploma di abilitazione conseguito in Italia avviene senza particolari formalità, fatto salvo, nel caso di coloro che soggiornano regolarmente in Italia da data successiva al 27 marzo 1998, il rispetto delle quote massime annue previste per l’ingresso di nuovi immigrati.
Nei confronti dei cittadini non comunitari in possesso di:

  • titolo abilitante conseguito o riconosciuto in un Paese dell’Unione Europea
  • titolo conseguito in un Paese terzo

l’iscrizione all’ albo deve essere invece autorizzata dal Ministero della salute a seguito della preventiva verifica dei requisiti e del formale riconoscimento al titolo, fermo restando comunque il rispetto delle anzidette quote annue.

Con riguardo agli adempimenti di competenza del Collegio, va notato che il D.P.R. 394/1999 ha subordinato l’iscrizione all’albo all’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni inerenti la professione di ostetrica/o. Tale adempimento è demandato al presidente del collegio o a un suo delegato. Qualora il livello di conoscenza risulti insufficiente, l’interessato può chiedere che la verifica sia effettuata da una commissione composta dallo stesso presidente (o suo delegato) e da due ostetriche/i di cui una/o designata/o dall’ interessato. L’esito negativo dell’accertamento a cura della commissione preclude la possibilità dell’iscrizione, nell’ambito delle quote fissate per l’anno di presentazione della domanda di ammissione alla professione.

Un cenno va fatto anche all’incidenza della condizione di dipendente della pubblica amministrazione sulla possibilità di ottenere iscrizione all’albo professionale.
L’articolo 10 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n° 233 del 13 settembre 1946 stabilisce che i sanitari pubblici dipendenti, ai quali non sia vietato l’esercizio della libera professione, possono essere iscritti all’albo.

La norma è stato oggetto di interpretazione da parte della Commissione centrale esercenti professioni sanitarie (C.C.E.P.S.) che, esaminando ricorsi inerenti la cancellazione o il diniego dell’iscrizione all’albo nei confronti di un pubblico dipendente, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento in quanto la sola iscrizione all’albo non crea alcuna incompatibilità. Si è già detto, del resto, che in epoca recente alcuni ordinamenti, nell’ambito della pubblica amministrazione, hanno incluso l’iscrizione all’albo tra i requisiti richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso all’area professionale, quando non anche per l’inquadramento in ruolo.

Particolare attenzione va rivolta poi alle norme introdotte, soprattutto negli ultimi anni, in materia di semplificazione amministrativa e alle forti modificazioni intervenute, conseguentemente, nelle procedure per l’iscrizione all’albo professionale, a partire dalla Legge 142/1990, che ha comportato l’abolizione di fatto del certificato di buona condotta, fino alla più recente Legge 127/1997 e successive modificazioni (cosiddetta legge Bassanini) che, tra l’altro, ha riconosciuto al cittadino la facoltà di documentare, sotto la propria responsabilità, gli stati, i fatti e le condizioni suoi personali mediante dichiarazioni sostitutive dei tradizionali certificati rilasciati dalle varie amministrazioni competenti, che comportavano in passato un considerevole dispendio di tempo e di denaro a carico di chi doveva esibirli.

Cosicché, anche per l’iscrizione all’ albo professionale il sistema dell’autocertificazione consente ora al richiedente di effettuare dichiarazioni sostitutive delle certificazioni richieste dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 221/1950, relative a: nascita, residenza, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili, assenza di condanne penali (casellario giudiziale), abilitazione all’esercizio professionale.

Anche il requisito della residenza nella circoscrizione del collegio è stato oggetto di un’importante modifica. L’articolo 9 della Legge 8 novembre 1991, n° 362, ha previsto, a modifica dell’articolo 9, lettera e), del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n° 233 del 13 settembre 1946, la possibilità per gli esercenti le professioni sanitarie di iscriversi al collegio della provincia in cui viene svolta l’attività professionale in alternativa a quello della provincia in cui è fissata la residenza. È necessario, comunque, che l’interessato, qualora si iscriva nel collegio della provincia nella quale svolge l’attività professionale, indichi il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio medesimo.

Ogni iscritto è tenuto a segnalare la variazione di residenza al collegio provinciale, affinché questi possa provvedere ad aggiornare l’albo professionale e a comunicare la variazione alla Federazione nazionale.
È inoltre opportuno che la domanda d’iscrizione contenga un’esplicita dichiarazione dell’interessato, attestante di:

  • non essere stato cancellato per morosità e irreperibilità né di essere stato radiato da alcun albo provinciale;
  • non avere presentato ricorso alla Commissione centrale o ad altro organo giurisdizionale avverso il diniego di iscrizione all’albo

Il collegio, oltre ad accertare (anche mediante l’autocertificazione dell’interessato) il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221 acquisisce il codice fiscale del richiedente, divenuto in pratica l’unico elemento identificativo, nonché due foto tessera, una per il tesserino di iscrizione all’ albo, l’altra da conservare nel fascicolo personale.
La legalizzazione delle foto può avvenire all’atto del deposito della domanda di iscrizione, presentata dall’interessato, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della Legge 127/1997.

La presentazione della domanda, redatta in carta resa legale, è l’atto di avvio di una vera e propria procedura che deve concludersi con l’iscrizione o con il diniego della stessa. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e la firma dello stesso va autenticata, secondo le vigenti norme.

Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221 il consiglio direttivo del collegio deve deliberare l’iscrizione o il diniego nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Termine che può essere “congelato” nel caso di documentazione incompleta o di necessità di accertamenti sulla condotta o moralità dell’interessato o sulla conferma del titolo conseguito.

Con la legge Bassanini è stato dato impulso all’autocertificazione da parte del cittadino, mentre è stato demandato alla pubblica amministrazione, nel caso nostro al collegio professionale, l’accertamento della veridicità di quanto dichiarato dal soggetto interessato. La Legge 127/1997 prevede la possibilità di effettuare controlli a campione, quasi a sancire che la verifica delle dichiarazioni sia l’eccezione alla regola.

Peraltro, in considerazione dell’importante funzione che i collegi svolgono nel sistema dell’esercizio delle professioni sanitarie protette, è bene che ogni collegio preveda (attraverso l’approvazione di un regolamento interno) la verifica, di quanto affermato dall’interessato nella domanda di iscrizione, prima dell’ esame e della deliberazione del consiglio direttivo, ciò al fine di tutelare al meglio l’interesse della collettività, acquisendo la piena certezza circa il conseguimento del titolo e la solvibilità morale del sanitario aspirante all’iscrizione.

Il collegio, quindi, una volta ricevuta la domanda di iscrizione – e sempreché l’interessato si sia avvalso della auto certificazione – provvederà a richiedere:

  • all’università competente la conferma del conseguimento del diploma ed eventualmente il voto conseguito;
  • alla cancelleria civile del tribunale un certificato che attesti il godimento dei diritti civili, ovvero la non interdizione, l’inabilità, il fallimento ecc…;
  • al casellario giudiziario un certificato generale – che, in questo caso, su richiesta dell’amministrazione, riporta tutte le eventuali iscrizioni a carico del soggetto indicato, comprese quelle di norma escluse (ad esempio per le condanne con il beneficio della non menzione) dal quale si evinca l’esistenza di precedenti penali.

Il consiglio direttivo del collegio, esaminata la domanda, dispone – con deliberazione motivata – l’iscrizione all’ albo, che però non può essere eseguita se non sia stato accertato, attraverso la documentazione probatoria esibita dall’interessato, l’avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative. Dell’avvenuta iscrizione il collegio deve dare comunicazione, entro 15 giorni, all’interessato, alla Federazione nazionale dei collegi, al Ministero della salute, ufficio professioni sanitarie ordini e collegi professionali, nonché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale.

L’iscrizione all’albo professionale può essere negata per motivi di condotta; per questa ipotesi l’articolo 8, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221 prevede che «il rigetto della domanda […] non può essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni».
È riconosciuto infatti al collegio un potere discrezionale direttamente connesso alle finalità pubbliche previste dal legislatore e delegate al collegio medesimo.
Avverso la deliberazione (motivata) di diniego dell’iscrizione – anch’essa da comunicare ai soggetti e nel termine di cui sopra – il richiedente può presentare ricorso alla C.C.E.P.S. entro trenta giorni dalla data della comunicazione (articoli 9 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221). Il ricorso, però, non ha effetto sospensivo e deve essere notificato anche al Ministero della salute e al Procuratore della Repubblica, i quali, se del caso, produrranno le proprie controdeduzioni alla Commissione.

L’iscrizione all’albo per trasferimento dell’ostetrica/o da altro collegio provinciale presuppone, perché il procedimento amministrativo possa essere avviato, la domanda di iscrizione per trasferimento presentata dall’interessato, la quale deve essere accompagnata da un certificato, rilasciato dal presidente del collegio di provenienza, attestante che l’interessato non è in atto sottoposto a precedimento penale o disciplinare, che è regolarmente iscritto all’albo, con l’indicazione della data e del titolo dell’iscrizione, che non è moroso nel pagamento dei contributi annuali al collegio (articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221).

Poiché tutti gli elementi che devono essere indicati nel certificato rientrano tra gli stati, i fatti e le condizioni elencate dall’articolo 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, la F.N.C.O. ha preso in considerazione la possibilità che essi formino oggetto di autocertificazione nella domanda di trasferimento, sottolineando come in questo caso, secondo i principi ispiratori della c.d. riforma Bassanini, spetti al collegio di richiedere al presidente del collegio di provenienza la conferma di quanto dichiarato dall’interessato.

Ricevuta la domanda documentata ovvero avuta conferma della veridicità dell’autocertificazione, il collegio procede all’iscrizione per trasferimento, indicando la provenienza da altra provincia e riportando anche la data di iscrizione al collegio di origine; richiederà quindi a quest’ultimo il fascicolo personale e il trasferimento avverrà senza soluzione di continuità nell’iscrizione all’albo. Anche in questo caso della deliberazione di iscrizione per trasferimento deve essere data comunicazione all’interessato e alle autorità sopra richiamate.

L’albo professionale affidato alle cure del collegio assolve ad una duplice funzione:

  • interna alla professione, in quanto con la deliberazione che dispone l’iscrizione si determina, nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti tecnici e morali richiesti, lo “status professionale”;
  • esterna alla professione, in quanto la funzione costitutiva di “status” ha rilevanza di pubblico interesse, atteso che nei confronti dei soggetti iscritti all’ albo professionale del collegio è estesa una forma di garanzia, nello svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce, nel caso di specie all’ostetrica/o.

Lo status professionale, acquisito mediante l’iscrizione all’albo professionale del collegio, è rappresentato dall’insieme dei diritti e dei doveri che si acquisisce con l’ingresso nella categoria professionale, a seguito dell’iscrizione nell’albo prevista dalla legge quale condizione per poter legittimamente esercitare una determinata attività.

Secondo la costante giurisprudenza della Commissione centrale e della Corte di cassazione, «il provvedimento con cui si dispone l’iscrizione nell’albo professionale ha natura di atto costitutivo, in quanto apporta una modificazione alla sfera giuridica del sanitario interessato, al quale consente, proprio a seguito della disposta iscrizione, l’esercizio della professione».

Acquisire lo status di professionista significa in buona sostanza che il soggetto entra a far parte della categoria professionale con conseguente applicazione nei suoi confronti dell’ordinamento giuridico e deontologico della professione.

Sarà dunque assoggettato alla regole di comportamento (disciplina interna) che la stessa categoria si è data, alle quali fanno riscontro i poteri attribuiti dalla legge al collegio al fine di imporne il rispetto a tutti gli iscritti nell’albo. Per contro, godrà delle prerogative proprie della professione, rappresentate dall’autonomia decisionale, dall’esercizio esclusivo dell’attività, dalla libertà delle scelte di vita professionale, dal diritto ad un compenso congruo e decoroso per l’opera prestata.
La rilevanza degli effetti prodotti dall’iscrizione all’albo sulla posizione soggettiva del professionista spiega il perché delle cautele di cui è circondata, a sua volta, la cancellazione dall’albo medesimo, che può essere disposta dal consiglio direttivo solo nelle ipotesi tassativamente indicate dall’articolo 11 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n° 233 del 13 settembre 1946, delle quali si è detto più sopra. A maggior ragione, cautele ancora più rigorose sono fissate per la radiazione dall’albo, quale sanzione disciplinare espulsiva a fronte di gravissime mancanze disciplinari di cui il professionista si sia reso responsabile, ovvero quale misura conseguente a condanna penale nei casi previsti dall’articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n° 221.

 

DOCUMENTI PER ISCRIZIONE

  • Domanda indirizzata al Ordine della Professione di Ostetrica di Pisa e Massa Carrara e Livorno (con marca da bollo da 16,00 €)
  • Certificato di nascita (autocertificazione)
  • Certificato di residenza (autocertificazione)
  • Certificato di cittadinanza (autocertificazione)
  • Attestato comprovante il pieno godimento dei diritti politici (diritto di voto) (autocertificazione)
  • Certificato generale del casellario giudiziale (autocertificazione)
  • Laurea in Ostetricia o certificato rilasciato dall’università competente
  • N. 2 foto tessera
  • Ricevuta del versamento di 168,00 € sul c/c postale n. 8003 intestato all’Ufficio Registro Tasse di Roma (“tasse di concessione governativa”) causale del pagamento: “iscrizione all’albo professionale dell’ostetrica/o”
  • Fotocopia del codice fiscale
  • Fotocopia della carta d’identità
  • Versamento per iscrizione annuale di 120,00 € da effettuarsi tramite piattaforma PagoPA previo contatto con la segreteria dell’Ordine

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Informiamo la gentile utenza che il numero di telefono dell’Ordine è cambiato.

Il nuovo numero per poterci contattare è:

331 8080713

Chiusura Estiva

La sede dell’Ordine resterà chiusa martedì 15 agosto e martedì 22 agosto.

Riaprirà martedì 29 agosto.

Per comunicazioni, si prega di inviare email a: ostetrichepimsli@libero.it