Procedura per trasferimento da/a altro ordine

IL TRASFERIMENTO

L’ostetrica/o iscritto in un Albo provinciale italiano può chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo di un’altra provincia ove ha trasferito o intende trasferire la propria residenza ovvero esercita o intende esercitare la professione.
Nel caso in cui l’interessato ancora non abbia la residenza o non eserciti la professione nella circoscrizione dell’ordine, ma dichiari nella domanda che ivi intende trasferire la residenza o esercitare la professione, potrà comunque ottenere l’iscrizione, ma il requisito dovrà essere successivamente comprovato (anche tramite
autocertificazione) all’ordineentro il termine di un anno dall’iscrizione stessa.
Non è ammesso il trasferimento dell’iscrizione per l’ostetrica/o che si trovi sottoposta/o a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall’esercizio della professione e che non sia in regola con il pagamento delle quote contributive.
La domanda di iscrizione per trasferimento deve essere presentata all’ordine della provincia nella quale l’ostetrica/o si trasferisce (art. 10 DPR 221/1950).
Nell’anno di trasferimento (anche se trasferita nel mese di gennaio) la quota contributiva è pagata per intero all’ordine di provenienza e sarà messa a ruolo nell’ordine di destinazione l’anno successivo al trasferimento.
La FNCO, sulla base dell’autocertificazione fatta dalle Presidenti di Ordine all’inizio di ciascun anno, laddove si dichiara quante tra le nuove iscrizioni avvenute in corso d’anno siano dovute da trasferimento da altro Ordine, richiede la quota di propria spettanza, per l’anno di trasferimento, solo al Collegio di provenienza e non a quello di destinazione.

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

A corredo della domanda deve essere presentata all’Ordine della circoscrizione nella quale l’ostetrica/o si trasferisce la documentazione comprovante:

  • Non sussistenza di procedimenti penali o di procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza. E’ comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma).
  • Non sussistenza di procedimenti disciplinari né di sospensione dall’esercizio della professione E’ comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice e senza autenticazione della firma) sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure sottoscritta e presentata o inviata per posta o per fax, unitamente alla fotocopia di un documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento.
  • Regolarità dell’iscrizione (con l’indicazione della data, del numero d’iscrizione e del titolo in base al quale ha avuto luogo l’iscrizione stessa).
  • Esecuzione dei pagamenti dei contributi dovuti all’Ordine.

E’ comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma).
In alternativa, tutti i suddetti requisiti possono essere comprovati, a scelta dell’interessato, allegando alla domanda un certificato, cosiddetto “nulla osta”, rilasciato dal Collegio di provenienza.

PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO

Al fine di consentire il corretto e completo adempimento del procedimento di trasferimento ed evitare disguidi amministrativi gli Ordini sono tenuti a comunicare tempestivamente la richiesta di trasferimento e l’avvenuta iscrizione.

Il Collegio che riceve la comunicazione di avvenuta iscrizione per trasferimento ad altro Ordine, ove sia precisato che l’interessato si è avvalso dell’autocertificazione, non deve in alcun caso deliberare il “nulla osta” ma soltanto deliberare la cancellazione dall’Albo.

Il Collegio, in sede di cancellazione, dovrà verificare:

  • che il soggetto non sia, da parte dello stesso Ordine, sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall’esercizio della professione;
  • che sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti al medesimo Ordine.

Ove non si rilevino irregolarità, l’Ordine dovrà deliberare la cancellazione dell’interessato dal proprio Albo per avvenuto trasferimento di iscrizione; in caso contrario non potrà procedere alla cancellazione e ne dovrà dare tempestiva informazione al Collegio presso il quale l’interessato ha richiesto l’iscrizione per trasferimento, che dovrà immediatamente denunciare il caso alla competente autorità giudiziaria e annullare la già deliberata iscrizione con effetto dalla data della stessa.
Il procedimento di trasferimento deve essere concluso nel termine massimo di novanta giorni (art. 2, comma 3, Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 80/2005).
Il Collegio, ove non possa darsi seguito alla richiesta di iscrizione per trasferimento, dovrà comunicare all’interessato i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. L’interessato ha il diritto di presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione dei motivi da parte dell’Ordine, osservazioni eventualmente corredate di documenti.
La comunicazione all’interessato interrompe il termine novanta giorni per concludere il procedimento. Itermini ricominceranno a decorrere dalla data di eventuale presentazione delle osservazioni da partedell’interessato o, in mancanza di presentazione di osservazioni, comunque trascorsi dieci giorni. L’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’interessato deve essere motivato nel provvedimentofinale di diniego.
Dovranno essere effettuati esclusivamente da parte dell’Ordine di nuova iscrizione, e nell’ambito di normali controlli, anche a campione, gli accertamenti relativi a quanto dichiarato in “autocertificazione” in merito a:

  • eventuali procedimenti penali o procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza, pendenti a carico dell’interessato;
  • eventuali procedimenti disciplinari avviati o eventuale sospensione dall’esercizio della professione disposta, a carico dell’interessato, dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche o dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

Chiusura Estiva

La sede dell’Ordine resterà chiusa martedì 13 agosto e martedì 20 agosto.

Riaprirà martedì 27 agosto.

Per comunicazioni, si prega di inviare email a: ostetrichepimsli@libero.it