Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

 

1.2
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.
Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

 

Si verifichi anche il comma 4 della Delibera della CNFC del 27/09/2018:

 

Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell’obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l’acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all’Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine.

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).
Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

 

Altre limitazioni:

  • Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
  • Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://www.cogeaps.it .

Per gli esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

 

4.1
L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
  • corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

 

Per le esenzioni si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.2 (Esenzioni) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

 

4.2
L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (Allegato XI). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

Sì, sono una tipologia di formazione individuale, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1 (Pubblicazioni scientifiche) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

 

3.2.1
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  • 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
  • 1 credito (altro nome)

Chiusura Estiva

La sede dell’Ordine resterà chiusa martedì 13 agosto e martedì 20 agosto.

Riaprirà martedì 27 agosto.

Per comunicazioni, si prega di inviare email a: ostetrichepimsli@libero.it