Regolamento per cancellazione dall’albo

La materia è regolata dall’articolo 11 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n° 233 recante “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”.
Infatti, lo stesso dispone chiaramente che la cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell’iscritto ad altra circoscrizione;
d) di rinunzia all’iscrizione;
e) di cessazione dell’accordo previsto dal 2° comma dell’art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato. Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all’estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dal quale è stato cancellato.

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Chiusura Estiva

La sede dell’Ordine resterà chiusa martedì 15 agosto e martedì 22 agosto.

Riaprirà martedì 29 agosto.

Per comunicazioni, si prega di inviare email a: ostetrichepimsli@libero.it